Amici degli Alpini: la qualit premia

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    Marco Valditara, vice presidente nazionale vicario e coordinatore della commissione alla quale il presidente Perona ha affidato l’esame dei variegati pareri espressi dalle Sezioni sul riordino dei soci aggregati, ha presentato la delibera del CDN con cui viene variato l’art. 8 del regolamento, illustrando brevemente il percorso logico seguito dal Consiglio.

    Partendo dalla denuncia, formalizzata con la famosa delibera CDN del 2004, del rischio di perdita di identità dell’ANA a seguito del prevedibile calo quantitativo e qualitativo dei soci conseguente alle nuove forme di arruolamento degli alpini, per giungere alla attuale situazione in cui emerge un netto miglioramento dei rapporti con i vertici militari ed un positivo, ancorché parziale, recupero di soci sia fra i vecchi che fra i nuovi alpini, il Consiglio ha ritenuto che la creazione della nuova categoria di soci Aggregati Aiutanti possa aiutare a governare la tendenza numerica in atto (limitato ma costante calo dei soci alpini ed incremento degli amici), a regolare l’ingresso degli aggregati e ad effettuare un indiretto censimento qualitativo di questi ultimi.

    L’argomento è scottante e negli ultimi mesi lo si è trattato molto, spesso impropriamente, temendo inopinatamente una pericolosa apertura che portasse a snaturare l’Associazione. Valditara ha sottolineato che la variazione dell’art. 8, che in nessun modo va considerata come una risposta al quesito sul futuro associativo, non conduce assolutamente a questo pericolo. La novità va piuttosto vista come un’opportunità, scelta assolutamente non obbligata, per rispondere all’esigenza da più parti manifestata, di gratificare quegli amici che percorrono fattivamente un tratto di strada insieme agli alpini: è, insomma, un ritorno allo spirito originario con cui Bertagnolli ha creato la figura dell’Amico degli Alpini.

    Contestualmente, vengono ribaditi i limiti (impossibilità di usare il cappello alpino e di esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo) e le caratteristiche (presenza attiva e continuata nelle attività di gruppi o sezioni, richiesta esplicita di accedere alla nuova categoria) che gli Aiutanti devono presentare: i paletti, quindi, sono ben chiari e formalizzati. La nuova norma, in definitiva, offre una possibilità di fronte alla quale consigli di gruppo e di sezione avranno la piena libertà di giudizio e di scelta, con il necessario senso di responsabilità al quale non dovranno né potranno sottrarsi.

    IL NUOVO TESTO DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO

    Art. 8 Gli amici degli alpini, che le sezioni ritengono di riconoscere tali, su proposta dei gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario. Essi vengono iscritti in un apposito albo nazionale quali soci aggregati e quali soci aiutanti . In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell’A. N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario. I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento della propria Sezione di appartenenza. La loro attività è limitata all’ambito della sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal C.D.S. Su proposta del CDS, l’Assemblea Sezionale determina la quota associativa per i soci aggregati e per i soci aiutanti. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie. La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l’iscrizione del socio aggregato e del socio aiutante in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

    Art. 8 bis L’ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata. Il socio aggregato ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.

    Art. 8 ter Il socio aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di socio aiutante . Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione, controfirmata dal capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio. L’eventuale decisione di rigetto della domanda per socio aiutante non dovrà, necessariamente, essere motivata. L’opera per la quale il socio aiutante dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l’Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell’Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.